Corte costituzionale
Sentenza n. 26/2004
Corte cost., sent. 20 gennaio 2004, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/2004
- Data di deposito
- 20 gennaio 2004
- Data di decisione
- 19 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:26
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 8 dicembre 2001
- art. 33, legge n. 448 del 8 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28271
Per ragioni di omogeneità di materia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 viene separata dalle altre questioni, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.
Massima n. 28272
Alla luce del criterio interpretativo suggerito dall’art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali esercitano le relative attività “ciascuno nel proprio ambito”, nel senso, cioè, che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare funzioni e compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità, deriva che, nella specie, il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali interessati dalla disposizione impugnata sia lo Stato. Ne consegue che, la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione impugnata e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione oltre che la tutela. Sulla base di tale interpretazione, non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a “soggetti diversi da quelli statali” la gestione di servizi finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico”, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002),
riuniti i giudizi relativi all'art. 33 della medesima legge,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna ed Umbria con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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