Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2004

Corte cost., sent. 20 gennaio 2004, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2004
Data di deposito
20 gennaio 2004
Data di decisione
19 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:26

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 448 del 8 dicembre 2001
  • art. 33, legge n. 448 del 8 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28271

Per ragioni di omogeneità di materia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 viene separata dalle altre questioni, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.

Massima n. 28272

Alla luce del criterio interpretativo suggerito dall’art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali esercitano le relative attività “ciascuno nel proprio ambito”, nel senso, cioè, che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare funzioni e compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità, deriva che, nella specie, il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali interessati dalla disposizione impugnata sia lo Stato. Ne consegue che, la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione impugnata e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione oltre che la tutela. Sulla base di tale interpretazione, non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a “soggetti diversi da quelli statali” la gestione di servizi finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico”, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002),

riuniti i giudizi relativi all'art. 33 della medesima legge,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna ed Umbria con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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