Corte costituzionale

Sentenza n. 255/2004

Corte cost., sent. 21 luglio 2004, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/2004
Data di deposito
21 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:255

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 24 del 18 febbraio 2003
  • art. 1, legge n. 82 del 17 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28672

Se può convenirsi con la Regione ricorrente che il sostegno finanziario degli spettacoli sia ormai riconducibile alla materia della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117, terzo comma, Cost.), affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, tuttavia ciò non significa l’automatica sopravvenuta incostituzionalità della legislazione statale vigente in materia, anzitutto in conseguenza del principio della continuità dell’ordinamento. Conseguentemente, in attesa che il legislatore statale riformi profondamente le leggi vigenti (in casi come questi - caratterizzati da una procedura accentrata - non direttamente modificabili dai legislatori regionali) per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale, la necessità di continuare a dare attuazione, in considerazione della perdurante vigenza dell’attuale sistema disciplinato dalla legge n. 163 del 1985, alla erogazione annuale di contributi alle attività dello spettacolo (e quindi in una situazione di impellenti necessità finanziarie dei soggetti e delle istituzioni operanti nei diversi settori degli spettacoli), ha indotto il legislatore ad adottare la disposizione impugnata, che – nel disciplinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge n. 163 del 1985, affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”, – non a caso appare esplicitamente temporanea, essendo stata approvata “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2003, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. – Sul principio di continuità dell’ordinamento, dopo la modifica del Titolo V, v., fra le altre, le richiamate sentenze n. 383 e 376/2002, e l’ordinanza n. 270/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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