Corte costituzionale

Sentenza n. 254/2004

Corte cost., sent. 21 luglio 2004, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
254/2004
Data di deposito
21 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 87 del 29 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 28671

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per presentare la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto, con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale, decorra dalla comunicazione dell’onere di presentare la domanda, anziché dalla data fissata dalla legge stessa. La questione, infatti, è stata sollevata da organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’Organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale. - V. sentenze citate: sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’esercizio della funzione di controllo: sentenze n. 226/1976; n. 384/1991 e n. 168/1992; - sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità : sentenze nn. 384/1991 e 25/1993; - sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: sentenze nn. 78/1966 e 31/1975; - sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi: sentenze nn. 56 e 301/2001 e 298/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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