Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2004
Corte cost., sent. 21 luglio 2004, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2004
- Data di deposito
- 21 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 28671
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per presentare la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto, con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale, decorra dalla comunicazione dell’onere di presentare la domanda, anziché dalla data fissata dalla legge stessa. La questione, infatti, è stata sollevata da organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’Organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale. - V. sentenze citate: sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’esercizio della funzione di controllo: sentenze n. 226/1976; n. 384/1991 e n. 168/1992; - sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità : sentenze nn. 384/1991 e 25/1993; - sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: sentenze nn. 78/1966 e 31/1975; - sulla natura unitaria dei ricorsi amministrativi: sentenze nn. 56 e 301/2001 e 298/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze