Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2004

Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2004
Data di deposito
19 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:240

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 49 del 28 marzo 2003
  • art. 10, comma 42, legge n. 119 del 30 maggio 2003
  • art. 10, comma 43, legge n. 119 del 30 maggio 2003
  • art. 10, comma 44, legge n. 119 del 30 maggio 2003
  • art. 10, comma 45, legge n. 119 del 30 maggio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28655

Il decreto-legge n. 49 del 2003, recante norme di riforma della disciplina interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha adeguato la normativa interna al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, riconoscendo alle Regioni la gestione delle c.d. quote-latte e i relativi adempimenti, conservando, tuttavia, al fine sia di consentire il tempestivo adempimento dei compiti riservati allo Stato, sia di assicurare l'osservanza della normativa comunitaria, peraltro per i soli primi due periodi di applicazione del decreto stesso, un potere sostitutivo in capo allo Stato in caso di inadempienza da parte delle Regioni (art. 10, commi 42-45). Detto potere sostitutivo – previsto in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali relative all'attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare; subordinato alla previa delibera del Consiglio dei ministri ed affidato ad un organo statale nominato previo parere della Conferenza permanente - appare peraltro rispettoso dei limiti entro i quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può prevedere e disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni: infatti, l'esercizio dei poteri sostitutivi è previsto e disciplinato dalla legge, la quale ne definisce altresì i presupposti sostanziali e procedurali; la sostituzione riguarda il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell''an'; il potere sostitutivo è esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; la legge predispone congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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