Corte costituzionale
Sentenza n. 240/2004
Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/2004
- Data di deposito
- 19 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:240
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 49 del 28 marzo 2003
- art. 10, comma 42, legge n. 119 del 30 maggio 2003
- art. 10, comma 43, legge n. 119 del 30 maggio 2003
- art. 10, comma 44, legge n. 119 del 30 maggio 2003
- art. 10, comma 45, legge n. 119 del 30 maggio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28655
Il decreto-legge n. 49 del 2003, recante norme di riforma della disciplina interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha adeguato la normativa interna al nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, riconoscendo alle Regioni la gestione delle c.d. quote-latte e i relativi adempimenti, conservando, tuttavia, al fine sia di consentire il tempestivo adempimento dei compiti riservati allo Stato, sia di assicurare l'osservanza della normativa comunitaria, peraltro per i soli primi due periodi di applicazione del decreto stesso, un potere sostitutivo in capo allo Stato in caso di inadempienza da parte delle Regioni (art. 10, commi 42-45). Detto potere sostitutivo – previsto in relazione ad inadempienze delle amministrazioni regionali relative all'attuazione della normativa in tema di prelievo supplementare; subordinato alla previa delibera del Consiglio dei ministri ed affidato ad un organo statale nominato previo parere della Conferenza permanente - appare peraltro rispettoso dei limiti entro i quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può prevedere e disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni: infatti, l'esercizio dei poteri sostitutivi è previsto e disciplinato dalla legge, la quale ne definisce altresì i presupposti sostanziali e procedurali; la sostituzione riguarda il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell''an'; il potere sostitutivo è esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; la legge predispone congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge n. 119 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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