Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2004
Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2004
- Data di deposito
- 19 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 8, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 8, comma 2, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 8, comma 3, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 8, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 10, comma 5, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 10, comma 6, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 70, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 52, ultimo comma, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 44, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, comma 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945
- art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 28644
Riserva di trattazione, al fine della definizione con distinte decisioni, delle censure relative a disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, diverse da quelle di cui agli articoli 7, comma 1, 8, commi da 1 a 4, 10, commi 5 e 6.
Massima n. 28645
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 16 e 18 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale lo Stato e le Regioni conferiscono agli enti locali, in applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della legge, in quanto è errato il presupposto interpretativo da cui muovono le ricorrenti, e cioè che la disposizione denunciata trovi applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale; anche in base al disposto di cui all'art. 11 della stessa legge n. 131 del 2003 (che affida alle commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la proposta di adozione di norme di attuazione «per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative»), per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello Statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità, mentre per le funzioni ulteriori il trasferimento avrà luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l'indefettibile partecipazione della commissione paritetica.
Massima n. 28646
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonché agli articoli 3, 4, 5 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 8, commi da 1 a 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che dà attuazione all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, disciplinando i limiti ed il procedimento di esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, in quanto il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con norme di attuazione degli Statuti speciali adottate su proposta delle commissioni paritetiche, e pertanto, fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo resta nei loro confronti priva di efficacia ed inidonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali.
Massima n. 28647
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'art. 20 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, all'art. 44 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e dell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, dell'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui all'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri di esercizio del potere sostitutivo provvedono, per le Regioni speciali, «gli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione», in quanto il potere sostitutivo di cui si denuncia l'incostituzionalità – quello cioè relativo alle competenze aventi fondamento non statutario, ma costituzionale – sarà esercitabile solo nel momento in cui avrà luogo il concreto trasferimento delle ulteriori funzioni con norme di attuazione degli Statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, e pertanto, fino a quel momento, difetterà di attualità la lesione lamentata dai ricorrenti.
Massima n. 28648
È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che «ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione», in quanto con la disposizione impugnata lo Stato ha disciplinato le funzioni del Commissario di Governo unilateralmente e rinviando ad una fonte secondaria, non dando corso, in tal modo, alla procedura collaborativa diretta all'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi da 1 a 4, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e agli artt. 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto speciale per la Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, all'art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, all'art. 44 dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta e all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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