Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2004

Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/2004
Data di deposito
16 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:231

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28636

L’art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Tale interpretazione, oltre a consentire una lettura della disciplina censurata conforme a Costituzione, è avvalorata da significative indicazioni normative, anche di natura sovranazionale, quali l’art. 2, n. 100, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, dove si enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia; ovvero come l’alinea dell’art. 2 della citata legge delega, il quale stabilisce che il nuovo codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia relative ai diritti della persona e al processo penale, tra le quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, che prevedono rispettivamente, nell’art. 5, paragrafo cinque, e nell’art. 9, paragrafo cinque, il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale, senza alcuna limitazione. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione. – Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999, n. 284/2003 e n. 230/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze