Corte costituzionale

Sentenza n. 230/2004

Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
230/2004
Data di deposito
16 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28635

L’art. 314 del codice di procedura penale, censurato nella parte in cui non consente il riconoscimento di un’equa riparazione anche a chi abbia subito un periodo di custodia cautelare per un fatto dal quale sia stato poi prosciolto ai sensi dell’art. 649 dello stesso codice, va interpretato in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l’ingiusta detenzione, per cui può affermarsi che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post'. Di conseguenza, se può convenirsi con il remittente allorquando esclude che l’ipotesi sottoposta alla sua cognizione – e consistente nella emissione di una ordinanza di custodia cautelare per un fatto per il quale il destinatario del provvedimento restrittivo è già stato giudicato e ha addirittura scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna – possa essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., stante la tassatività delle ipotesi di proscioglimento nel merito in quella disposizione considerate quale presupposto per il diritto all’equa riparazione, non è invece condivisibile la conclusione del giudice 'a quo' per quanto riguarda l’affermata impossibilità di ricondurre la fattispecie al suo esame tra quelle per le quali l’art. 314, comma 2, configura la possibilità della riparazione per l’ingiusta detenzione, posto che tale disposizione – che prevede che il diritto all’equa riparazione spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile sia accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. – non esclude che l'accertamento negativo circa la sussistenza di dette condizioni consegua in modo implicito ad una sentenza irrevocabile che accerti che l’azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudicato, visto che non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l’imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l’adozione, stante l’evidente nesso di strumentalità dell’azione cautelare rispetto all’azione penale. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione. – Sulla sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora esso si ricolleghi alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione 'ex post', v. le richiamate sentenze n. 446/1997, n. 109/1999 e n. 284/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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