Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2004
Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2004
- Data di deposito
- 16 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge n. 64 del 6 marzo 2001
- art. 7, comma 4, legge n. 64 del 6 marzo 2001
- art. 8, comma 1, legge n. 64 del 6 marzo 2001
- art. 10, comma 2, legge n. 64 del 6 marzo 2001
- art. 2, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 5, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 6, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 7, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 8, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 9, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 11, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 12, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 13, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
Parametri
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 23, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, numero 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, comma 2, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 5, comma 3, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 28633
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 64 del 2001 – censurate dalla Provincia autonoma di Trento in quanto inciderebbero su materie attribuite dallo statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, in base alla premessa di fondo che allo Stato spetterebbe la disciplina giuridica generale del servizio civile, mentre la regolazione delle attività nelle quali il servizio consiste spetterebbe alla Provincia in rapporto agli ambiti materiali interessati – costituiscono espressione della competenza legislativa statale a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, quale forma – ancorché volontaria – di adempimento del dovere di difesa della Patria, alternativa al servizio militare (art. 52 Cost.; ora anche art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, sollevate in riferimento a diverse disposizioni dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.
Massima n. 28638
Gli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 77 del 2002 – impugnati dalla Provincia autonoma di Trento in quanto lesivi di ambiti materiali attribuiti dallo statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, in base alla premessa di fondo che allo Stato spetterebbe la disciplina giuridica generale del servizio civile, mentre la regolazione delle attività nelle quali il servizio consiste spetterebbe alla Provincia in rapporto agli ambiti materiali interessati – costituiscono espressione della competenza legislativa statale a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, quale forma – ancorché volontaria – di adempimento del dovere di difesa della Patria, alternativa al servizio militare (art. 52 Cost.; ora anche art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.); peraltro l'esigenza di assicurare la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, attraverso adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali, è comunque soddisfatta attraverso l'attribuzione alla cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, dell'attuazione degli interventi di servizio civile. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevate in riferimento a diverse disposizioni dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonché all'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Massima n. 28639
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata, nel prevedere l’individuazione con d.P.C.m. degli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile destinato al servizio civile nazionale, realizzerebbe una discriminazione verso il personale femminile, al quale l’accesso a determinati incarichi potrebbe semmai essere escluso a garanzia di specifici valori esclusivi della condizione femminile, quali la maternità e la gravidanza. Tale censura, infatti, fa valere un profilo d'illegittimità che non ridonda di per sé in violazione di competenze proprie della ricorrente.
Massima n. 28640
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per avere il legislatore delegato – in difformità dall’indicazione contenuta nell’art. 11, comma 3, della legge delega n. 64 del 2001 – omesso di prevedere che le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile confluiscano nel Fondo nazionale per le politiche sociali al termine del periodo transitorio disciplinato dalla medesima legge. La ricorrente, infatti, non lamenta propriamente la lesione di una sua sfera di competenza, posto che la presunta violazione della legge di delega non implica di per sé una lesione della sfera di competenza provinciale, perché è sicuramente di competenza statale l’erogazione dei trattamenti previsti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 21 del registro dei ricorsi del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello statuto speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione delle medesime norme indicate al precedente n. 1 del dispositivo, nonché dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del predetto decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevate, con il ricorso iscritto al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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