Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2004
Corte cost., sent. 6 luglio 2004, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2004
- Data di deposito
- 6 luglio 2004
- Data di decisione
- 5 luglio 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 14 novembre 2002
- art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 14 novembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28599
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23, che disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, attraverso corsi-concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il predetto rapporto di lavoro da almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio indicati dalla norma. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e tale regola può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi. E’ stato, altresì, sottolineato che il principio del concorso pubblico pur non essendo incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno. Tali principi valgono anche quando viene istituita una procedura di corso-concorso, anche se non mirante ad attribuire funzioni più elevate, riservata al personale in servizio presso la medesima amministrazione e non reclutato, a suo tempo, mediante pubblico concorso. - Sentenze citate nn. 34/2004; 194/2002 e 1/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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