Corte costituzionale
Sentenza n. 179/2004
Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/2004
- Data di deposito
- 22 giugno 2004
- Data di decisione
- 10 giugno 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:179
Norme oggetto del giudizio
- Allegato E, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 maggio 2001
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 72, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997
Massime
Massima n. 28529
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all'Allegato E del d.P.C.m. 11 maggio 2001, nella parte in cui non ha trasferito alla ricorrente taluni beni siti nel Veneto, mantenendoli in proprietà allo Stato. Ed invero, premesso che il conflitto di attribuzione – come disciplinato dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 39-41 della legge n. 87 del 1953 - può avere per oggetto solamente l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale e non anche la mera rivendicazione di beni o pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale, nella specie, dall'esame dei motivi del ricorso, risulta che la ricorrente non deduce, con adeguata motivazione, una lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, essendosi limitata a richiedere l'accertamento del proprio titolo giuridico al trasferimento dei beni in esame. – Sull'estraneità alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni della mera 'vindicatio rerum' da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro, v. le richiamate sentenze n. 111/1976, n. 223/1984, n. 309/1993, n. 213/2001 e n. 95/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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