Corte costituzionale

Sentenza n. 179/2004

Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/2004
Data di deposito
22 giugno 2004
Data di decisione
10 giugno 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:179

Norme oggetto del giudizio

  • Allegato E, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 maggio 2001

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 118, comma 1, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 72, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 77, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997

Massime

Massima n. 28529

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione all'Allegato E del d.P.C.m. 11 maggio 2001, nella parte in cui non ha trasferito alla ricorrente taluni beni siti nel Veneto, mantenendoli in proprietà allo Stato. Ed invero, premesso che il conflitto di attribuzione – come disciplinato dall'art. 134 della Costituzione e dagli artt. 39-41 della legge n. 87 del 1953 - può avere per oggetto solamente l'accertamento del rispetto di norme attributive di competenze di rango costituzionale e non anche la mera rivendicazione di beni o pretese di contenuto esclusivamente patrimoniale, nella specie, dall'esame dei motivi del ricorso, risulta che la ricorrente non deduce, con adeguata motivazione, una lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, essendosi limitata a richiedere l'accertamento del proprio titolo giuridico al trasferimento dei beni in esame. – Sull'estraneità alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni della mera 'vindicatio rerum' da parte di uno di tali enti nei confronti dell'altro, v. le richiamate sentenze n. 111/1976, n. 223/1984, n. 309/1993, n. 213/2001 e n. 95/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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