Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2004

Corte cost., sent. 11 giugno 2004, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2004
Data di deposito
11 giugno 2004
Data di decisione
7 giugno 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge della Regione Marche n. 15 del 24 luglio 2002
  • art. 5, legge della Regione Marche n. 15 del 24 luglio 2002
  • art. 11, comma 2, legge della Regione Marche n. 15 del 24 luglio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28518

L'assenza di un espresso riferimento, all'interno di una disposizione legislativa regionale, alla legislazione statale vigente non può in alcun modo escludere la necessità di conformarsi a tutte le previsioni legislative (statali e regionali) in materia; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, il quale dispone la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti senza esplicitamente considerare, tra le prescrizioni da rispettare, le norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti.

Massima n. 28519

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, secondo il quale la domanda di autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo deve essere presentata al Comune dall'interessato unitamente ad una perizia giurata attestante il rispetto della normativa vigente, in quanto la disposizione impugnata non incide sulla disciplina di materie di competenza non regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.

Massima n. 28520

L'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente, tenendo conto che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo, c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, il quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti, «anche di carattere sostitutivo», idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge. - Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73 e n. 112/2004. - Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338/1989, n. 177/1988, n. 313/ 2003, n. 342/1994 e n. 460/1989, n. 416/1995, e l'ordinanza n. 53/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della predetta legge della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della predetta legge della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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