Corte costituzionale
Sentenza n. 154/2004
Corte cost., sent. 26 maggio 2004, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/2004
- Data di deposito
- 26 maggio 2004
- Data di decisione
- 24 maggio 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:154
Norme oggetto del giudizio
- sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ. n. 8733 del 27 giugno 2000
- sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ. n. 8734 del 27 giugno 2000
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 37, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 90, Costituzione
Massime
Massima n. 28475
Sono ammissibili gli interventi spiegati dalle parti attrici nei giudizi civili di responsabilità in cui sono state rese le pronunce dell'autorità giudiziaria che sono oggetto di ricorso per conflitto tra poteri sollevato dall'ex Presidente della Repubblica per la asserita lesione delle prerogative costituzionali di immunità allo stesso garantite dall'art. 90 della Costituzione per gli atti funzionali compiuti nel corso del proprio mandato. Ed infatti, benché di norma nei giudizi per conflitto di attribuzione non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando – come nel caso di specie - l'oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nella affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno da ritenersi coperta dalle eccezionali immunità previste dalla Costituzione. – Sui limiti posti all'intervento nei giudizi per conflitto di attribuzione v. la richiamata sentenza n. 76/2001.
Massima n. 28476
E' ammissibile, sotto il profilo oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto pronunce dell'autorità giudiziaria che si sostiene abbiano leso la prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione, prospettandosi, in tal caso, un conflitto “per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”, come richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. – Sull'ammissibilità di ricorsi con i quali organi costituzionali contestino atti di autorità giurisdizionali ritenuti lesivi della propria posizione costituzionale v. le citate sentenze n. 129/1981, n. 435/1995, n. 379/1996, n. 225/2001, n. 263/2003 e n. 58/2004.
Massima n. 28477
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto pronunce dell'autorità giudiziaria che si sostiene abbiano leso la prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione, ancorché l'atto introduttivo non contenga un esplicito 'petitum' di merito ma si limiti a chiedere che la Corte dichiari ammissibile il ricorso medesimo, qualora dal ricorso, proposto per l'annullamento delle sentenze impugnate, si ricavino comunque in modo univoco le ragioni per le quali il ricorrente ritiene dette sentenze lesive delle prerogative costituzionali dell'istituzione presidenziale.
Massima n. 28478
Nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato avente ad oggetto pronunce dell'autorità giudiziaria che si sostiene abbiano leso la prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica garantita dall'art. 90 della Costituzione, la legittimazione attiva – di norma riconosciuta soltanto a chi impersona il potere delle cui attribuzioni si discute, nel momento in cui il ricorso viene proposto – può eccezionalmente estendersi a chi ha cessato di ricoprire la carica, nelle particolari situazioni, come quella che si verifica nel caso di specie, in cui concorrono le seguenti due circostanze: a) la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincide con una controversia circa l'applicabilità, nel caso concreto, di una norma costituzionale la cui portata si sostanzia nell'escludere o nel limitare, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità della persona fisica titolare della carica costituzionale per atti da essa compiuti; b) vi è coincidenza fra la persona fisica della cui responsabilità si discute, e il titolare, nel momento in cui è stato compiuto l'atto da cui si fa discendere la responsabilità, della carica monocratica alla quale la norma costituzionale collega la prerogativa della immunità.
Massima n. 28479
Spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 90 della Costituzione. Infatti la giurisdizione costituzionale sui conflitti non è istituto che sostituisca l'esercizio della funzione giurisdizionale là dove siano in gioco diritti dei soggetti di cui si chieda l'accertamento e il ristoro (e l'azione di responsabilità integra tipicamente tale fattispecie), ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, in concreto, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere.
Massima n. 28480
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto due pronunce della Corte di cassazione – che annullano con rinvio due sentenze della Corte d'appello di Roma rese nel corso di altrettanti giudizi di responsabilità civile per dichiarazioni asseritamente diffamatorie riferibili all'ex Presidente della Repubblica – per la lamentata lesione della prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione. Tali pronunce, infatti, non affermano in concreto la responsabilità dell'ex titolare della carica di Presidente della Repubblica per le dichiarazioni rese nel corso del proprio mandato, e nemmeno escludono in concreto che le dichiarazioni a lui addebitate possano, in tutto o in parte, risultare coperte dalla immunità alla stregua dei criteri ricavabili dall'art. 90 della Costituzione, ma si limitano a fissare i principi di diritto cui dovrà attenersi il giudice di merito in sede di giudizio di rinvio, esplicitamente affermando, inoltre, che contro l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria potrà essere eventualmente sollevato conflitto di attribuzione “per menomazione” davanti alla Corte costituzionale; le censure formulate nel ricorso, di conseguenza, sono premature, potendo le stesse essere proposte solo nei confronti delle pronunce con le quali l'autorità giudiziaria giudicherà nel merito sugli addebiti mossi al ricorrente, escludendo che essi siano coperti dalla immunità presidenziale di cui all'art. 90 della Costituzione.
Massima n. 28481
E' inammissibile ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto due pronunce della Corte di cassazione – che annullano con rinvio due sentenze della Corte d'appello di Roma rese nel corso di altrettanti giudizi di responsabilità civile per dichiarazioni asseritamente diffamatorie riferibili all'ex Presidente della Repubblica – per la lamentata lesione della prerogativa della irresponsabilità presidenziale sancita dall'art. 90 della Costituzione. Restano infatti fuori dall'ambito del giudizio costituzionale per conflitto le censure e le affermazioni del ricorrente relative al carattere, che si sostiene non denigratorio né offensivo, di talune fra le dichiarazioni per cui è giudizio, che non travalicherebbero i limiti della “continenza” come espressione del legittimo diritto di critica politica, trattandosi di profili che non possono venire in considerazione nella presente controversia sulle attribuzioni, e attengono piuttosto alla valutazione, spettante all'autorità giudiziaria, delle dichiarazioni che, in ipotesi, dovessero essere in concreto riconosciute come estranee all'ambito dell'immunità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime costituiscano esercizio delle funzioni, o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale, e solo in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dalla immunità del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 90 della Costituzione;
b) dichiara inammissibile, quanto ai restanti motivi, il ricorso per conflitto di attribuzioni indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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