Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2004

Corte cost., sent. 25 maggio 2004, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2004
Data di deposito
25 maggio 2004
Data di decisione
13 maggio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:148

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28468

E' errato il presupposto interpretativo - da cui muove il rimettente - secondo il quale l'ordinamento vigente non preveda la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 456 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di mancanza, insufficienza o inesattezza dell’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena. L’effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce, infatti, una delle più incisive forme di “intervento” dell’imputato, cioè di partecipazione “attiva” alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall’art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera c), del codice di rito. Non è pertanto fondata, nei termini sopra precisati, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. – Sulla richiesta di riti alternativi quale modalità di esercizio del diritto di difesa v., tra molte, le citate sentenze n. 497/1995, n. 76, n. 101 e n. 214/1993, n. 265/1994 e n. 70/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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