Corte costituzionale
Sentenza n. 14/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:14
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 52, comma 83, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 59, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 60, comma 1, lettera d), legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 67, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28260
Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma 83, 59, 60, comma 1, lettera d) e 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.
Massima n. 28261
Premesso che la nozione di tutela della concorrenza abbraccia nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude interventi promozionali dello Stato, tuttavia, la linea di confine tra il principio autonomistico e quello della riserva allo Stato della tutela della concorrenza va individuata nella inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell’art. 117, secondo comma della Costituzione, che concentra in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese. L’intervento statale si giustifica, quindi, per la sua rilevanza macroeconomica, mentre alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni sono riservati gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale.
Massima n. 28262
La destinazione di misure dirette a tutte le imprese operanti a livello nazionale e la finalità evidente di stimolare la propensione agli investimenti e l’espansione del mercato di settore, rappresentano indici dell’attinenza dell’intervento in funzione di stabilizzazione macroeconomica propria dello Stato e della sua riconducibilità alla materia “tutela della concorrenza”, nel suo profilo dinamico e promozionale, rientrante, pertanto, nella materia esclusiva statale, come pure la gestione concreta della misura. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 52, comma 83, che prevede il concorso dello Stato nella costituzione e nella dotazione annuale del fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura ed attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali le modalità operative e gestionali del fondo stesso, sollevata con ricorso delle regioni Marche e Umbria.
Massima n. 28263
Anche le imprese, che per le loro dimensioni, non trascendono l’ambito regionale, ma che nel loro insieme sono suscettibili di assumere rilevanza sul piano macroeconomico possono giovarsi di interventi statali sia in quanto gli interventi stessi sono estesi all’intero territorio nazionale ed accessibili, su base concorsuale, a tutti gli operatori dei settori interessati, sia in quanto le predette misure sono destinate ad agire simultaneamente, nel senso che non vi siano discontinuità temporali e territoriali. L’intervento in questione, peraltro, posto a carico del “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di politica economica che, inquadrando gli interventi specifici in una cornice complessivamente unitaria, garantiscano l’eguaglianza delle condizioni a tutte le piccole imprese con una manovra di sostegno mirata ad uno sviluppo equilibrato del sistema produttivo nazionale. Alle Regioni, peraltro, va riconosciuta la possibilità di effettuare interenti finanziari aggiuntivi a sostegno delle imprese operanti nel loro territorio. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede un aumento dello stanziamento per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti 'de minimis' per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. - Sentenze citate nn. 427/1992 e 408/1998.
Massima n. 28264
Rientra nelle competenze statali previste dalla lettera e) del secondo comma dell’art. 117, che hanno caratteristiche unificate finalisticamente dalla 'ratio' di mantenere in capo allo Stato un’ampia gamma di interventi capaci di incidere sulle principali variabili del sistema economico, la previsione che individua le tipologie degli investimenti per le imprese agricole, nonché per quelle di prima trasformazione e commercializzazione, ammesse agli aiuti, in osservanza dell’art. 17 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al reg. CE n.1257/1999. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità dell’art. 60, comma 1, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana ed Umbria e art. 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Campania.
Massima n. 28265
I nuovi patti territoriali ed i contratti di programma riguardanti il settore agroalimentare e della pesca si riferiscono all’intero territorio nazionale, nei limiti e nella misura consentiti dalla disciplina comunitaria, in quanto inseriti nella programmazione comunitaria degli aiuti con finalità di coesione economico-sociale e consentono di ascrivere l’intervento nell’ambito della tutela della concorrenza, in senso dinamico, ed alla perequazione delle risorse finanziarie di cui alle funzioni legislative statali rientranti nella lettera e) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Umbria, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla Regione Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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