Corte costituzionale

Sentenza n. 129/2004

Corte cost., sent. 28 aprile 2004, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/2004
Data di deposito
28 aprile 2004
Data di decisione
26 aprile 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:129

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza g.i.p. tribunale di Cremona del 2 novembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28443

Non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all’ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, conseguentemente, annulla tale ordinanza per quanto di ragione. L’ordinanza, che dispone la disapplicazione della fonte legislativa regionale, ritenendo che la facoltà di attivare autonomamente le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE spetti non già alle Regioni, bensì allo Stato, lede, infatti, le attribuzioni costituzionali della Regione Lombardia. Sono, infatti, errate le premesse della disposta disapplicazione, poiché le incertezze riscontrabili in ordine al profilo della efficacia diretta dell’art. 9 e la denuncia di incompatibilità, che non si risolve unicamente nel rapporto tra la direttiva e la legge regionale, ma richiede la necessaria intermediazione legislativa statale, confermano il carattere meramente servente delle argomentazioni rispetto alla effettiva ‘ratio decidendi’, consistente nel denunciato vizio di incompetenza della legge regionale. - V. sentenza citata n. 170/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18, recante «Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici» e, conseguentemente, annulla tale ordinanza per quanto di ragione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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