Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2004

Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:12

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 52, comma 10, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 52, comma 39, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 64, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 66, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28213

Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 10 e 39, 64 e 66 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.

Massima n. 28214

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dell’art. 52, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui conferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il potere di assoggettare le modalità di versamento del prelievo alla disciplina recata dal decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, qualora si verifichino eventi di particolare gravità, denunziato per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, è rimasta priva di oggetto, poiché, nelle more del giudizio di costituzionalità, l’intero d.l. n. 43 del 1999, convertito nella legge 27 aprile 1999, n. 118, è stato abrogato dall’art. 10, comma 47, del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119, con decorrenza “dal primo giorno di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, cioè, in base alla normativa comunitaria, dal primo aprile, mentre il decreto stesso è entrato in vigore il 31 marzo 2003.

Massima n. 28215

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, l’art. 52, comma 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone incentivazioni in favore degli allevamenti ippici “per lo sviluppo dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori”. La disposizione impugnata riguarda due distinti oggetti: l’incentivazione della ippoterapia ed il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori, l’uno, oggetto riconducibile alla “tutela della salute”, l’altro, nella materia “agricoltura”, entrambi al più ricadenti nell’ambito di potestà legislativa concorrente, ove è consentito allo Stato solo la predisposizione di un principio di disciplina, che la Regione possa svolgere nell’esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti.

Massima n. 28216

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, sesto comma, della Costituzione, l’art. 52, comma 39, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina necessaria per la sua attuazione, poiché la materia che disciplina non rientra nella potestà esclusiva statale, nel cui ambito esclusivo lo Stato può esercitare la propria potestà regolamentare.

Massima n. 28217

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto e quinto comma, della Costituzione, l’art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che pone una disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti. Ed infatti, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza della Corte, la competenza sanzionatoria amministrativa non può essere autonomizzata come materia a sé, bensì accede alle materie sostanziali. La materia oggetto della norma impugnata attiene, infatti, all’agricoltura, la cui competenza legislativa è affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure rilevare in contrario che la disposizione impugnata sia attuativa del regolamento CE n. 1493/99, poiché, anche in questo caso, l’attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria spettano, nelle materie di loro competenza, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. - V. sentenze citate n. 361/2003, n. 28/1996, n. 85/1996, n. 187/1996, n. 115/1995, n. 60/1993.

Massima n. 28218

Le iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie vanno ricondotte alla materia di legislazione esclusiva statale “profilassi internazionale” e toccano profili incidenti sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla legislazione statale. Come pure l’attribuzione a livello centrale delle relative funzioni amministrative, trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, in particolare, nel principio di adeguatezza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 39, e dell'articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 10, della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66 della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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