Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2004

Corte cost., sent. 6 aprile 2004, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2004
Data di deposito
6 aprile 2004
Data di decisione
25 marzo 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lettera a), legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
  • art. 4, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
  • art. 10, comma 2, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
  • art. 10, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28330

La materia del contendere va circoscritta al solo art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, avendo il ricorrente abbandonato le “rimanenti censure”, peraltro, non risultanti neppure nella relazione ministeriale allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di proposizione del ricorso.

Massima n. 28331

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, in quanto prevede che il difensore civico regionale, dopo aver assegnato ai Comuni, che ritardino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvedere, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il Comune inadempiente, un commissario ‘ad acta’, che provvede in via sostitutiva. La Corte ha già chiarito, infatti, (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Pertanto, la norma censurata, pur apparendo rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, non lo è altrettanto sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrato sul difensore civico regionale e su un commissario ‘ad acta’ di sua nomina, costituendo essi apparati amministrativi e non organi di governo della Regione, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale quali, nella specie, le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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