Corte costituzionale
Sentenza n. 112/2004
Corte cost., sent. 6 aprile 2004, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/2004
- Data di deposito
- 6 aprile 2004
- Data di decisione
- 25 marzo 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera a), legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
- art. 2, comma 2, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
- art. 4, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
- art. 6, comma 1, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
- art. 10, comma 2, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
- art. 10, legge della Regione Marche n. 10 del 24 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28330
La materia del contendere va circoscritta al solo art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, avendo il ricorrente abbandonato le “rimanenti censure”, peraltro, non risultanti neppure nella relazione ministeriale allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di proposizione del ricorso.
Massima n. 28331
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, in quanto prevede che il difensore civico regionale, dopo aver assegnato ai Comuni, che ritardino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvedere, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il Comune inadempiente, un commissario ‘ad acta’, che provvede in via sostitutiva. La Corte ha già chiarito, infatti, (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Pertanto, la norma censurata, pur apparendo rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, non lo è altrettanto sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrato sul difensore civico regionale e su un commissario ‘ad acta’ di sua nomina, costituendo essi apparati amministrativi e non organi di governo della Regione, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale quali, nella specie, le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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