Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2004
Corte cost., sent. 1° aprile 2004, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2004
- Data di deposito
- 1° aprile 2004
- Data di decisione
- 22 marzo 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:103
Norme oggetto del giudizio
- decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 7 dicembre 1999
- decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 13 dicembre 2000
Parametri
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 28413
Rigetto dell’eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, in base all'assunto che l’omessa previsione, negli atti impugnati, del termine e delle modalità d'accredito dell’importo spettante alla Regione non comporterebbe l’attualità della lesione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione. Infatti, detta eccezione non è adeguatamente motivata.
Massima n. 28414
Spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, adottare i decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000, recanti le modalità del riversamento dell’acconto IVA alla Regione Siciliana. Detti decreti, infatti, emessi in attuazione dell’art. 6, comma 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, non violano gli articoli 20 e 36 dello statuto siciliano e le norme di attuazione dello statuto stesso in materia finanziaria, nonché gli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, posto che: a) i decreti in questione, nel disciplinare le modalità di riversamento degli acconti IVA al pertinente capitolo di bilancio dello Stato, prevedono che la Banca d’Italia - sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolana, trattenga gli importi di 130 miliardi di lire per il 1999 e di 135 miliardi di lire per il 2000, quale stima del gettito dell’acconto IVA spettante alla Regione Siciliana, “salvo successivo conguaglio”; b) le operazioni volte alla corresponsione dei "successivi conguagli", comportanti minime dilazioni nell’afflusso delle somme agli enti destinatari, sono mere operazioni tecnico contabili, le quali non consentono alcuna discrezionalità nell’attribuzione delle somme stesse. – Sulla natura meramente tecnico contabile delle operazioni di competenza della struttura di gestione, tale da non consentire alcuna discrezionalità nell’attribuzione delle somme agli enti destinatari, v. la citata sentenza n. 156/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spetta allo Stato disciplinare con i decreti 7 dicembre 1999 (Modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999) e 13 dicembre 2000 (Modalità di riversamento all'erario dell'acconto IVA di dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405), emessi dal Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, le modalità del riversamento dell'acconto IVA alla Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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