Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2004

Corte cost., sent. 1° aprile 2004, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2004
Data di deposito
1° aprile 2004
Data di decisione
22 marzo 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:103

Norme oggetto del giudizio

  • decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 7 dicembre 1999
  • decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 13 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28413

Rigetto dell’eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, in base all'assunto che l’omessa previsione, negli atti impugnati, del termine e delle modalità d'accredito dell’importo spettante alla Regione non comporterebbe l’attualità della lesione delle attribuzioni rivendicate dalla Regione. Infatti, detta eccezione non è adeguatamente motivata.

Massima n. 28414

Spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, adottare i decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000, recanti le modalità del riversamento dell’acconto IVA alla Regione Siciliana. Detti decreti, infatti, emessi in attuazione dell’art. 6, comma 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, non violano gli articoli 20 e 36 dello statuto siciliano e le norme di attuazione dello statuto stesso in materia finanziaria, nonché gli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, posto che: a) i decreti in questione, nel disciplinare le modalità di riversamento degli acconti IVA al pertinente capitolo di bilancio dello Stato, prevedono che la Banca d’Italia - sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolana, trattenga gli importi di 130 miliardi di lire per il 1999 e di 135 miliardi di lire per il 2000, quale stima del gettito dell’acconto IVA spettante alla Regione Siciliana, “salvo successivo conguaglio”; b) le operazioni volte alla corresponsione dei "successivi conguagli", comportanti minime dilazioni nell’afflusso delle somme agli enti destinatari, sono mere operazioni tecnico contabili, le quali non consentono alcuna discrezionalità nell’attribuzione delle somme stesse. – Sulla natura meramente tecnico contabile delle operazioni di competenza della struttura di gestione, tale da non consentire alcuna discrezionalità nell’attribuzione delle somme agli enti destinatari, v. la citata sentenza n. 156/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara che spetta allo Stato disciplinare con i decreti 7 dicembre 1999 (Modalità di riversamento dell'acconto IVA dicembre 1999) e 13 dicembre 2000 (Modalità di riversamento all'erario dell'acconto IVA di dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405), emessi dal Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, le modalità del riversamento dell'acconto IVA alla Regione Siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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