Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/2004
Corte cost., ord. 12 marzo 2004, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/2004
- Data di deposito
- 12 marzo 2004
- Data di decisione
- 8 marzo 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:95
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28405
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata — introdotta al dichiarato scopo di rafforzare la tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità europee, in attuazione di specifici obblighi internazionali — avrebbe prodotto il risultato esattamente opposto, facendo sì che condotte in precedenza pacificamente integrative dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 640-bis cod. pen. beneficerebbero oggi del più mite trattamento sanzionatorio prefigurato dalla norma impugnata. Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, infatti, appare inequivoco – anche alla luce della clausola di salvezza con cui esordisce – il carattere sussidiario e "residuale" della norma impugnata rispetto all’art. 640-bis cod. pen., a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire unicamente fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda, spettando poi all’interprete sussumere una determinata condotta nell'una piuttosto che nell'altra fattispecie, ma sempre nel rispetto della inequivoca vocazione sussidiaria della norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 316-ter del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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