Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/2004

Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
90/2004
Data di deposito
9 marzo 2004
Data di decisione
26 febbraio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:90

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28398

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per il giudizio direttissimo. Ed infatti la medesima questione è stata ripetutamente dichiarata infondata e manifestamente infondata dalla Corte costituzionale in base all'assunto che non appare configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o rispetto ad esse incidentali, soprattutto quando la funzione pregiudicante e la funzione pregiudicata si collocano all'interno della medesima fase; né appaiono valide le argomentazioni, impiegate dal rimettente per riproporre la questione, circa un'asserita analogia tra la situazione processuale del giudice che prima di procedere al giudizio direttissimo abbia convalidato l'arresto e applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, da un lato, e la situazione di incompatibilità - introdotta dal comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen. - del giudice per le indagini preliminari a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, dall'altro lato, posto che, lungi dall'integrare la seconda "sub-fase" di un'unica "fase" delle indagini preliminari come erroneamente ritenuto dal rimettente, il momento dell'udienza preliminare si presenta ora come una vera e propria fase processuale del tutto autonoma rispetto alla precedente fase delle indagini preliminari. – Per la esclusione della incompatibilità nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. la richiamata sentenza n. 177/1996 e le ordinanze nn. 40/1999, 286/1998, 433/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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