Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2004

Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
88/2004
Data di deposito
9 marzo 2004
Data di decisione
26 febbraio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:88

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28396

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita la partecipazione al dibattimento a distanza, mediante collegamento audiovisivo dell'imputato, ai soli casi in cui si procede per taluno dei delitti indicati negli artt. 51, comma 3-bis, e 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice di procedura penale. Ed infatti, premesso che l'imputato nel giudizio 'a quo' risulta essere detenuto in Germania e che tra l'Italia e la Repubblica federale tedesca non sussiste attualmente alcun accordo internazionale che consenta di ricorrere all'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza qualora l'imputato sia detenuto all'estero, come invece richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 146-bis e 205-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la questione proposta dal rimettente è priva di rilevanza nel processo 'a quo', in quanto, in mancanza del predetto accordo internazionale che consenta il ricorso a tale istituto in via generale, anche in caso di accoglimento della questione l’art. 146-bis, richiamato dal citato art. 205-ter a completamento della eventuale disciplina recata sul punto dalla convenzione internazionale, risulterebbe comunque non applicabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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