Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2004

Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
83/2004
Data di deposito
2 marzo 2004
Data di decisione
23 febbraio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 2, lettera e), decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28393

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace debba contenere le generalità della persona citata a giudizio. Il rimettente, infatti, fonda le sue argomentazioni sull’erroneo presupposto che alla persona offesa sia preclusa la possibilità di prendere conoscenza dei dati identificativi dell’imputato, ma non tiene conto che a norma dell’art. 12, comma 1, lettera h), della legge n. 675 del 1996, tra i casi nei quali non occorre il consenso dell’interessato sono incluse le situazioni in cui il trattamento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, fermo restando che la persona offesa, ove ritenga che l’acquisizione di tali dati sia eccessivamente difficoltosa o dispendiosa, può comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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