Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:82
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28392
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituitasi parte civile, consentendo che la prova di colpevolezza dell'imputato si fondi esclusivamente su tale deposizione ed in tal modo determinando una situazione di squilibrio tra le parti. Infatti questioni di legittimità costituzionale analoghe, sollevate in riferimento ai medesimi parametri anche se in relazione ad altre norme del codice di procedura penale, sono state dichiarate manifestamente infondate da precedenti pronunce che hanno evidenziato la ragionevolezza di una scelta legislativa che, pur non comportando la rinuncia al contributo probatorio della parte civile, non esclude, in sintonia con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la deposizione della parte civile debba essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico. – Quali precedenti della presente questione v. le richiamate sentenze nn. 2/1973 e 190/1971 e ordinanze nn. 374/1994 e 115/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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