Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2004

Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
77/2004
Data di deposito
2 marzo 2004
Data di decisione
23 febbraio 2004
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 17, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 61, legge n. 195 del 24 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 28386

Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia. Infatti, con sentenza n. 262 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, Sezioni unite civili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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