Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/2004
Corte cost., ord. 2 marzo 2004, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/2004
- Data di deposito
- 2 marzo 2004
- Data di decisione
- 23 febbraio 2004
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 17, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 61, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
Massime
Massima n. 28386
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia. Infatti, con sentenza n. 262 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, Sezioni unite civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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