Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/2004
Corte cost., ord. 29 gennaio 2004, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/2004
- Data di deposito
- 29 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28348
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nell'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace siano indicate la facoltà dell'imputato di ricorrere a riti alternativi e le sanzioni conseguenti a tale carenza. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati con le ordinanze n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione) e successivamente n. 11 e n. 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, ribadendo che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia. – Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Fano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze