Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2004

Corte cost., ord. 29 gennaio 2004, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/2004
Data di deposito
29 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:53

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28345

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ‘a quibus’ e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità. – Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e 10/2004. – In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, ricordate le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.

Massima n. 28346

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ‘a quibus’ e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità. – Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e 10/2004. – In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, ricordate le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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