Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/2004

Corte cost., ord. 21 dicembre 2004, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
395/2004
Data di deposito
21 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:395

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28946

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui consente al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti motivi” di tale decisione”. La questione è irrilevante, in quanto il rimettente, una volta interpretata alla luce dei principî costituzionali (e in particolare dell’art. 111, sesto comma, Cost.) la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale, e non già arbitrario, di derogare alla regola legale imperniata sul principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), doveva in tali termini farne applicazione, dando quindi conto, con adeguata motivazione, dei “giusti motivi” che lo inducevano a non porre, in tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente, laddove la prospettata esistenza di un “diritto vivente”, secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare la compensazione delle spese – sicché l’esercizio di tale potere discrezionale sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato, senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione - si risolve in una regola – insindacabilità della compensazione delle spese non motivata – della quale è diretto destinatario il giudice dell’impugnazione, il quale soltanto potrebbe quindi sollevare la questione, mentre, invece, il giudice munito del potere discrezionale di compensare le spese è solo indirettamente destinatario di quel diritto vivente, e pertanto, avendo, alla stregua di tale c.d. “diritto vivente”, la facoltà, ma non l’obbligo, di non motivare il suo provvedimento, è conseguentemente tenuto a dare dell’art. 92 cod. proc. civ. una lettura conforme a Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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