Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2004

Corte cost., ord. 15 dicembre 2004, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/2004
Data di deposito
15 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:389

Norme oggetto del giudizio

  • art. 159, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 190, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 676, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 119, e allegata tabella C, regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928
  • art. 118, regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924

Parametri

Massime

Massima n. 28933

Ammissibilità dell’intervento del controinteressato nel giudizio ‘a quo’, poiché la posizione sostanziale fatta valere dal medesimo, in proprio e in qualità di genitore di un’alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità.

Massima n. 28934

E’ inammissibile l’intervento dell’altro firmatario dell’unico atto di intervento per carenza di legittimazione ad intervenire, in quanto Presidente dell’associazione italiana genitori di Padova.

Massima n. 28935

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall’art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994. L’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte. - Sentenze citate nn.1104/1988 e 456/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze