Corte costituzionale
Ordinanza n. 389/2004
Corte cost., ord. 15 dicembre 2004, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 389/2004
- Data di deposito
- 15 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:389
Norme oggetto del giudizio
- art. 159, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 190, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 676, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 119, e allegata tabella C, regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928
- art. 118, regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924
Parametri
Massime
Massima n. 28933
Ammissibilità dell’intervento del controinteressato nel giudizio ‘a quo’, poiché la posizione sostanziale fatta valere dal medesimo, in proprio e in qualità di genitore di un’alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità.
Massima n. 28934
E’ inammissibile l’intervento dell’altro firmatario dell’unico atto di intervento per carenza di legittimazione ad intervenire, in quanto Presidente dell’associazione italiana genitori di Padova.
Massima n. 28935
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall’art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994. L’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico, infatti, è frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate; per queste ultime, essendo prive di forza di legge, non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte. - Sentenze citate nn.1104/1988 e 456/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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