Corte costituzionale
Ordinanza n. 346/2004
Corte cost., ord. 15 novembre 2004, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 346/2004
- Data di deposito
- 15 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
- art. 6, comma 8, bis, decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993
- legge n. 236 del 19 luglio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 28852
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dell’art. 6, comma 8-'bis', del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non estendono ai dipendenti delle Comunità europee con sede di servizio in Italia, alla data del 1° febbraio 1991, lo stesso beneficio dell’esonero dal divieto di cumulo di pensione e retribuzione, riconosciuto ai loro colleghi in servizio all’estero. Premesso, infatti, che non sussiste la denunciata lesione del principio di eguaglianza, ove si consideri che la categoria dei lavoratori dipendenti in servizio fuori del territorio nazionale non è, in via generale, omogenea a quella dei lavoratori in servizio in Italia, per l’evidente maggior disagio, anche economico, che il trasferimento all’estero comporta, anche per quanto riguarda le ulteriori censure riferite agli artt. 4 e 35 della Costituzione va ribadito che il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico. - Circa l’affermazione del principio che il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianità non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico, v. la citata sentenza n. 416/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e dell'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze