Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/2004

Corte cost., ord. 12 novembre 2004, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
344/2004
Data di deposito
12 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:344

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28845

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno (comma 3), e stabilisce che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (comma 5), dando così luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole duplicazione di processi – posto che anche all’esito del processo volto all’accertamento del reato il giudice può disporre la medesima sanzione accessoria della sospensione del documento di guida –, con asserita conseguente lesione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale, in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria. Il remittente, infatti, muove dall’erroneo presupposto interpretativo che il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato, mentre, viceversa, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. - Sulla natura cautelare del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida v. le citate ordinanze n. 170 e n. 167/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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