Corte costituzionale

Ordinanza n. 309/2004

Corte cost., ord. 21 ottobre 2004, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
309/2004
Data di deposito
21 ottobre 2004
Data di decisione
13 ottobre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 28798

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, che individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, manca una compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi 'a quibus' sulla natura dell’attività svolta dai ricorrenti, tale da consentire il necessario controllo riguardo alla rilevanza della questione. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 291/2004, n. 231 e n. 141/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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