Corte costituzionale
Ordinanza n. 309/2004
Corte cost., ord. 21 ottobre 2004, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 309/2004
- Data di deposito
- 21 ottobre 2004
- Data di decisione
- 13 ottobre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 28798
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, che individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, manca una compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi 'a quibus' sulla natura dell’attività svolta dai ricorrenti, tale da consentire il necessario controllo riguardo alla rilevanza della questione. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 291/2004, n. 231 e n. 141/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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