Corte costituzionale
Ordinanza n. 300/2004
Corte cost., ord. 29 settembre 2004, n. 300
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 300/2004
- Data di deposito
- 29 settembre 2004
- Data di decisione
- 27 settembre 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:300
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28781
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce all’imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile allorché si tratti di responsabile civile ‘ex lege’ in base alla normativa in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale, ovvero in forza dell’art. 28 della Costituzione. La responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici per fatti dei dipendenti, prevista dall’art. 28 della Costituzione, infatti, assolve ad una funzione di tutela nei confronti del solo danneggiato e non anche del danneggiante, sicché l’invocata facoltà di citazione dell’ente di appartenenza, quale responsabile civile, da parte del dipendente-imputato non potrebbe trovare giustificazione in un rapporto interno di “garanzia” tra i due soggetti. Né l’esistenza di tale rapporto interno di “garanzia”può desumersi tra l’imputato-danneggiante e l’istituto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; anzi, all’istituto assicuratore è riconosciuto il diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili. - V. sentenze citate nn. 112/1998 e 75/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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