Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/2004

Corte cost., ord. 29 settembre 2004, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
300/2004
Data di deposito
29 settembre 2004
Data di decisione
27 settembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:300

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28781

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce all’imputato la facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile allorché si tratti di responsabile civile ‘ex lege’ in base alla normativa in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale, ovvero in forza dell’art. 28 della Costituzione. La responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici per fatti dei dipendenti, prevista dall’art. 28 della Costituzione, infatti, assolve ad una funzione di tutela nei confronti del solo danneggiato e non anche del danneggiante, sicché l’invocata facoltà di citazione dell’ente di appartenenza, quale responsabile civile, da parte del dipendente-imputato non potrebbe trovare giustificazione in un rapporto interno di “garanzia” tra i due soggetti. Né l’esistenza di tale rapporto interno di “garanzia”può desumersi tra l’imputato-danneggiante e l’istituto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; anzi, all’istituto assicuratore è riconosciuto il diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili. - V. sentenze citate nn. 112/1998 e 75/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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