Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/2004

Corte cost., ord. 23 luglio 2004, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
271/2004
Data di deposito
23 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 3, legge n. 207 del 20 maggio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 28698

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, il quale diversificherebbe, senza ragionevole giustificazione, il trattamento giuridico-normativo degli psicologi-psicoterapeuti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale in ragione soltanto della data di assunzione, attribuendo il trattamento di equiparazione agli psichiatri solamente a quelli che, essendo stati assunti anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979, già godevano della (sola) equiparazione economica in virtù delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515. La questione, infatti, come prospettata è priva di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, di carattere chiaramente transitorio, applicabile ai soggetti già in servizio alla data del 1979 e, quindi, non involgente il rapporto dei dipendenti di cui ai giudizi ‘a quibus’, trattandosi di dipendenti assunti in data successiva al 1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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