Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/2004
Corte cost., ord. 23 luglio 2004, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/2004
- Data di deposito
- 23 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, legge n. 207 del 20 maggio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 28698
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, il quale diversificherebbe, senza ragionevole giustificazione, il trattamento giuridico-normativo degli psicologi-psicoterapeuti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale in ragione soltanto della data di assunzione, attribuendo il trattamento di equiparazione agli psichiatri solamente a quelli che, essendo stati assunti anteriormente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979, già godevano della (sola) equiparazione economica in virtù delle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515. La questione, infatti, come prospettata è priva di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare alcuna applicazione della norma impugnata, di carattere chiaramente transitorio, applicabile ai soggetti già in servizio alla data del 1979 e, quindi, non involgente il rapporto dei dipendenti di cui ai giudizi ‘a quibus’, trattandosi di dipendenti assunti in data successiva al 1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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