Corte costituzionale
Ordinanza n. 215/2004
Corte cost., ord. 6 luglio 2004, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 215/2004
- Data di deposito
- 6 luglio 2004
- Data di decisione
- 5 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 3, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 28613
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione prevede, nell’ipotesi di dichiarazione congiunta dei redditi, che, anche in caso di sopravvenuta separazione fra coniugi o di cessazione del vincolo coniugale, l’avviso di accertamento in rettifica e la relativa cartella di pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sebbene legittimamente notificati al solo marito, siano efficaci anche nei confronti della moglie, e che, anche in siffatta ipotesi, vi sia solidarietà fra coniugi nell’obbligazione tributaria per il pagamento di imposte, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito. Il rimettente, infatti, non ha esaminato, avuto riguardo alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia, la possibilità di fornire una interpretazione della norma stessa diversa da quella sulla cui base la questione è prospettata, lasciando incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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