Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/2004
Corte cost., ord. 28 giugno 2004, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/2004
- Data di deposito
- 28 giugno 2004
- Data di decisione
- 24 giugno 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28596
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari a norma dell’art. 415-bis del codice di procedura penale. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano e che nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze di informazione dell’imputato prima dell’udienza di comparizione sono comunque assicurate dagli avvisi – relativi al deposito degli atti ed alle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione – contenuti nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, la previsione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è una soluzione costituzionalmente obbligata, tanto più rispetto al procedimento penale davanti al giudice di pace, caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabili con quelle che caratterizzano il procedimento per i reati di competenza del tribunale. – Sulla mancanza di un obbligo costituzionalmente imposto di prevedere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente modulato in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, v. le citate ordinanze n. 203/2002 e n. 32/2003. – Sulla non comparabilità delle forme del procedimento penale davanti al giudice di pace rispetto a quelle previste per il procedimento per i reati di competenza del tribunale, v. la richiamata ordinanza n. 290/2003. – Sul fatto che il dettato costituzionale non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che esso debba essere sempre collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, v. le citate ordinanze n. 8, n. 32, n. 131, n. 132 e n. 257/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dai Giudici di pace di Bari, Altamura e Frosinone, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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