Corte costituzionale
Ordinanza n. 20/2004
Corte cost., ord. 16 gennaio 2004, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 20/2004
- Data di deposito
- 16 gennaio 2004
- Data di decisione
- 10 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:20
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28183
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti degli stessi imputati, abbia già pronunciato, all'esito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio. Infatti, la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondate identiche questioni, rilevando che – essendo l'udienza preliminare divenuta un momento di «giudizio» – la fase di trattazione rientra, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, nelle previsioni dell'art. 34 cod. proc. pen., che dispongono l'incompatibilità del giudice che abbia già giudicato sulla medesima ‘res iudicanda’, con la conseguenza che spetta al giudice che procede valutare, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato la reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, le conseguenze di tale principio in rapporto alla specifica situazione processuale che gli si prospetta. - Per i precedenti cui si fa esplicito rinvio, v. sentenza n. 335/2002, ordinanza n. 269/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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