Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/2004

Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
189/2004
Data di deposito
24 giugno 2004
Data di decisione
21 giugno 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:189

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28542

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, sia stabilito che questo possa avvenire sui beni di proprietà del debitore fino alla concorrenza del doppio dell’importo del credito complessivo per cui si procede, così come previsto dall’art. 77 dello stesso d.P.R. per l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, e nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del mezzo, venga previsto, quale presupposto necessario, l’esperimento di un tentativo di pignoramento con esito negativo. Premesso, infatti, che la seconda delle disposizioni impugnate – vale a dire l’art. 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – risulta abrogata, non essendo stata riprodotta dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, che ha sostituito l’intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, le ordinanze di rimessione contengono una descrizione del tutto carente delle fattispecie sottoposte al giudice 'a quo', omettendo inoltre qualsiasi motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e argomentando, infine, le proprie censure a proposito dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 in modo contraddittorio, in quanto da un lato se ne afferma l'illegittimità costituzionale, e dall’altro si ritiene comunque che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 86, i provvedimenti di fermo amministrativo appaiono “ingiusti, illegittimi, iniqui” e che “l’attività posta in essere dal concessionario risulta essere emanata in assoluta carenza di potere, oltre che lesiva dei diritti soggettivi”, ciò che renderebbe irrilevante, nella stessa prospettazione del rimettente, la decisione della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bianco con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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