Corte costituzionale
Ordinanza n. 189/2004
Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 189/2004
- Data di deposito
- 24 giugno 2004
- Data di decisione
- 21 giugno 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:189
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28542
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, sia stabilito che questo possa avvenire sui beni di proprietà del debitore fino alla concorrenza del doppio dell’importo del credito complessivo per cui si procede, così come previsto dall’art. 77 dello stesso d.P.R. per l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore, e nella parte in cui non prevedono che, anche nel caso di applicazione della sanzione del fermo amministrativo del mezzo, venga previsto, quale presupposto necessario, l’esperimento di un tentativo di pignoramento con esito negativo. Premesso, infatti, che la seconda delle disposizioni impugnate – vale a dire l’art. 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – risulta abrogata, non essendo stata riprodotta dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, che ha sostituito l’intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, le ordinanze di rimessione contengono una descrizione del tutto carente delle fattispecie sottoposte al giudice 'a quo', omettendo inoltre qualsiasi motivazione in ordine all’asserita violazione degli artt. 53 e 97 della Costituzione, e argomentando, infine, le proprie censure a proposito dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 in modo contraddittorio, in quanto da un lato se ne afferma l'illegittimità costituzionale, e dall’altro si ritiene comunque che, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’ultimo comma dello stesso art. 86, i provvedimenti di fermo amministrativo appaiono “ingiusti, illegittimi, iniqui” e che “l’attività posta in essere dal concessionario risulta essere emanata in assoluta carenza di potere, oltre che lesiva dei diritti soggettivi”, ciò che renderebbe irrilevante, nella stessa prospettazione del rimettente, la decisione della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bianco con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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