Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/2004
Corte cost., ord. 11 giugno 2004, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/2004
- Data di deposito
- 11 giugno 2004
- Data di decisione
- 7 giugno 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 28515
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - nel disporre che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato – non prevede una diversità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non. Invero, analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 346 del 2003, in base all'assunto che il riferimento alle tariffe d’estimo trova una non irragionevole giustificazione nell’obiettiva difficoltà di ricavare per gli immobili di cui si tratta dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione di tali beni.
Massima n. 28516
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui - nel disporre che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato – non prevede una diversità di trattamento per i proprietari di immobili vincolati locati e non. Il richiamo ai suddetti parametri, infatti, non è sorretto da alcuna specifica motivazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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