Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2004

Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2004
Data di deposito
20 aprile 2004
Data di decisione
7 aprile 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 28442

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell’azione, l’onere di richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare manifestamente infondata altra questione riguardante la norma ‘de qua’, sollevata in riferimento agli stessi parametri evocati e sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche (cfr. sentenza n. 251/2003), ha precisato che la norma, non vanifica o pregiudica, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, ma è diretta ad evitare un eccesso nell’esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano. Ne consegue che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione deve essere decisa nel medesimo modo. - V. sentenza citata n. 251/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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