Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2004
Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2004
- Data di deposito
- 20 aprile 2004
- Data di decisione
- 7 aprile 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 990 del 24 dicembre 1969
Parametri
Massime
Massima n. 28442
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell’azione, l’onere di richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare manifestamente infondata altra questione riguardante la norma ‘de qua’, sollevata in riferimento agli stessi parametri evocati e sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche (cfr. sentenza n. 251/2003), ha precisato che la norma, non vanifica o pregiudica, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, ma è diretta ad evitare un eccesso nell’esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano. Ne consegue che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione deve essere decisa nel medesimo modo. - V. sentenza citata n. 251/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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