Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/2004

Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/2004
Data di deposito
20 aprile 2004
Data di decisione
7 aprile 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:127

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28441

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, concernente la mancata previsione della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L’ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, essendo intervenuta la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi. - V. sentenza citata n. 117/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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