Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2004
Corte cost., ord. 8 aprile 2004, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2004
- Data di deposito
- 8 aprile 2004
- Data di decisione
- 5 aprile 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:115
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28426
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla «sottoscrizione autentica» del querelante, precludendo in tal modo al giudice di ritenere comunque provata l’originaria volontà della persona offesa di sporgere querela anche nel caso in cui tale volontà, sia pure espressa mediante un atto recante una sottoscrizione non autenticata, risulti poi effettivamente confermata in dibattimento. Ed infatti analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a parametri parzialmente coincidenti, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 287 del 1995, in base al rilievo che il legislatore ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l’autenticità della sottoscrizione del querelante, «possa mettersi inutilmente in movimento», e che la disposizione censurata introduce quindi una «ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell’atto», mentre per quanto riguarda la pretesa lesione dell'art. 3 Cost., il rimettente pone erroneamente sullo stesso piano i requisiti formali della querela, tra i quali, allorché l’atto non venga presentato personalmente dal querelante, rientra la sottoscrizione autenticata, e il suo contenuto sostanziale, che deve appunto esprimere la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato, volontà il cui accertamento presuppone che l’atto sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge. – Per il precedente specifico v. la sentenza n. 287/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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