Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/2004

Corte cost., ord. 8 aprile 2004, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/2004
Data di deposito
8 aprile 2004
Data di decisione
5 aprile 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28426

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla «sottoscrizione autentica» del querelante, precludendo in tal modo al giudice di ritenere comunque provata l’originaria volontà della persona offesa di sporgere querela anche nel caso in cui tale volontà, sia pure espressa mediante un atto recante una sottoscrizione non autenticata, risulti poi effettivamente confermata in dibattimento. Ed infatti analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a parametri parzialmente coincidenti, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 287 del 1995, in base al rilievo che il legislatore ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l’autenticità della sottoscrizione del querelante, «possa mettersi inutilmente in movimento», e che la disposizione censurata introduce quindi una «ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell’atto», mentre per quanto riguarda la pretesa lesione dell'art. 3 Cost., il rimettente pone erroneamente sullo stesso piano i requisiti formali della querela, tra i quali, allorché l’atto non venga presentato personalmente dal querelante, rientra la sottoscrizione autenticata, e il suo contenuto sostanziale, che deve appunto esprimere la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato, volontà il cui accertamento presuppone che l’atto sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge. – Per il precedente specifico v. la sentenza n. 287/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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