Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/2004

Corte cost., ord. 2 aprile 2004, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/2004
Data di deposito
2 aprile 2004
Data di decisione
24 marzo 2004
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28422

Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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