Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/2004
Corte cost., ord. 2 aprile 2004, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/2004
- Data di deposito
- 2 aprile 2004
- Data di decisione
- 24 marzo 2004
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28422
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente. – Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003. – Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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