Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2004

Corte cost., ord. 13 gennaio 2004, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28185

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può presentare domanda di oblazione o porre in essere le condotte riparatorie. La Corte costituzionale ha, infatti, già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni riferite agli stessi parametri costituzionali ed ha, inoltre, affermato che «dalla sentenza n. 497 del 1995 non possono […] trarsi argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento e che «nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito”. La Corte ha, altresì, affermato che in questa prospettiva «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione” ed ha ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Tali considerazioni si attagliano anche alla specifica questione di legittimità costituzionale relativa all'avviso circa la possibilità di porre in essere le condotte riparatorie poiché il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l'imputato chieda nell'udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità. - Per le decisioni cui si fa esplicito riferimento, v. ordinanza n. 231/2003 e ordinanza n. 10/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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