Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/2004

Corte cost., ord. 13 gennaio 2004, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
10/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28184

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione. Infatti, non risultano profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con precedente pronuncia che ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione, sollevata dallo stesso rimettente. Inoltre, come già affermato dalla Corte costituzionale «dalla sentenza n. 497 del 1995 non possono […] trarsi argomenti a sostegno della illegittimità costituzionale della disciplina censurata, in quanto l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione prima dell'apertura del dibattimento», e che «nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito ...”. Nell'occasione, la Corte ha altresì affermato che in questa prospettiva «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione del reato per oblazione” ed ha inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento dell'amministrazione della giustizia. - Per la decisione cui si fa esplicito riferimento, v. ordinanza n. 231/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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