Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, legge n. 93 del 23 marzo 2001
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 27669
La proposizione del ricorso in via principale avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione - comporta che gli evocati parametri - nella specie, artt. 117 e 118 Cost. - vengano applicati nella loro originaria formulazione. - Sentenze conformi, citate, n. 422 e n. 376/2002.
Massima n. 27670
La disposizione (art. 10, comma 5) della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui si impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - lungi dall'alterare l'assetto costituzionale delle autonomie e dall'incidere sulle competenze riservate alla Regione - risponde all'esigenza di affidare alle Province, quali "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei rifiuti urbani, l'acquisizione e l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili a livello nazionale: considerando, dunque, in un quadro di cooperazione con lo Stato, l'ente Provincia quale primo segmento dell'osservatorio nazionale; ciò che non esclude poi che possa essere istituito - come ha già ritenuto di fare la Regione Veneto - un osservatorio su base regionale. Non è pertinente quindi il rilievo di costituzionalità basato sull'argomento che tale disposizione avrebbe posto una disciplina di dettaglio, non consentita allo Stato, cui compete unicamente stabilire i principî fondamentali nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata con ricorso della Regione Veneto. - Sull'istituzione di organi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elaborazione dati, sono citate le sentenze n. 412 e n. 356/1994.
Massima n. 27671
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata dalla Regione Veneto, nella parte in cui impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, in quanto la valutazione della scelta legislativa e del contrasto della norma con il principio di efficienza ed economicità rende palese l'estraneità della doglianza all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promovibile dalla Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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