Corte costituzionale
Sentenza n. 87/2003
Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 13 marzo 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 2, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 14, legge n. 829 del 14 dicembre 1973
- art. 36, legge n. 829 del 14 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 27599
L'indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale; sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà a giustificazione della maggior base (60% dell'i.i.s.), rispetto a quella utile (48%), sulla quale opererebbe il prelievo contributivo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Non è, del resto, in relazione ai singoli elementi che confluiscono nella base di calcolo che va valutata la congruità della contribuzione, ma in relazione all'istituto (qui, l'indennità di buonuscita) che quei singoli elementi concorrono a determinare, attraverso una disciplina che tiene anche conto del principio di solidarietà: con ciò risultando escluso che l'entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la contribuzione è calcolata. Una volta riconosciuto, peraltro - come il rimettente riconosce -, che per tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 l'indennità di buonuscita è calcolata tenendo conto del 48% dell'i.i.s., è contraddittorio invocare l'art. 3 Cost. per arguirne che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato – soggetti all'art. 36 della legge n. 829 del 1973 –, solo perché contribuirebbero con il 4% calcolato sul 60% dell'i.i.s., devono poter godere di un'indennità di buonuscita maggiorata rispetto agli altri lavoratori. Né la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe mai riguardare l'entità dell'indennità di buonuscita, ma soltanto, eventualmente, l'entità della contribuzione, e cioè una questione irrilevante nel giudizio a quo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 e degli articoli 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui comportano l'attribuzione, in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di i.i.s. nella sola misura del 48% (80% del 60%), benché sia previsto un prelievo contributivo sulla base dell'intero 60%. - In tema di pignorabilità dell’indennità integrativa speciale, citata la sentenza n. 115/1990. - In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993. - Sull'adeguatezza della legge n. 87 del 1994 rispetto a quanto dalla Corte reputato "non eludibile da parte del legislatore", citata la sentenza n. 103/1995. - Sulla manifesta infondatezza di questioni concernenti gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b); 2, comma 4; 3, commi 1 e 2; e 4 della legge n. 87 del 1994, citate le ordinanze n. 207, n. 324, n. 468, n. 495/1995; n. 19 e n. 125/1996; n. 55/1997. - In tema di natura dell’indennità di fine rapporto, ricordata la sentenza n. 99/1993. - Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 470/2002. - Sui valori costituzionali di cui al parametro dell’art. 38 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 506/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) e 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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