Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2003
Corte cost., sent. 13 febbraio 2003, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2003
- Data di deposito
- 13 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:49
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 21 del 13 novembre 2002
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001
- art. 117, comma 7, come modificato, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 27571
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è prevista la possibilità di intervento di soggetti diversi dal titolare delle competenze legislative in contestazione o con queste comunque connesse. E' pertanto inammissibile l'intervento spiegato in giudizio dalle Consulte femminili della Campania e della Valle d'Aosta. - V. citate sentenze n. 353/2001 e n. 533/2002.
Massima n. 27572
La norma che prescrive che le liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta debbano comprendere, a pena di invalidità, candidati di entrambi i sessi, costituisce una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rapprsentanza, senza che ciò incida in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla lbertà di voto degli elettori e sulla parità di 'chances' delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. - In tema di misure "diseguali" e diritto di elettorato passivo, v. sentenza citata n. 422/1995. - In tema di formazione delle liste, v. sentenza citata n. 203/1975. - Sulla finalità, apprezzabile dal punto di vista costituzionale, di conseguire una "parità effettiva" fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva, v. citata sentenza n. 422/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, della legge regionale della Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21, recante: “Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)”, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Governo con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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