Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2003

Corte cost., sent. 6 febbraio 2003, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2003
Data di deposito
6 febbraio 2003
Data di decisione
30 gennaio 2003
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 18, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 18, comma 3, nel testo risultante dalle modifiche apportate, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
  • art. 2, comma 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
  • art. 4, comma 1, secondo periodo, legge n. 108 del 11 maggio 1990
  • art. 8, nel testo sostituito, legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 2, comma 3, legge n. 108 del 11 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27553

E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcune parti dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, degli artt. 2, commi 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990, rivolta all'estensione della garanzia reale contro i licenziamenti ingiustificati ai lavoratori che attualmente, in conseguenza dei limiti numerici oggetto del 'referendum', godono esclusivamente della garanzia obbligatoria, nonché alla estensione della medesima garanzia reale anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività "di tendenza". Infatti il quesito referendario a) ha ad oggetto norme estranee alle materie di cui all'art. 75, secondo comma, Cost.; b) è omogeneo in quanto è ispirato ad una 'ratio' unitaria e coinvolge disposizioni strettamente conseguenziali, le quali perderebbero ogni ragion d'essere una volta espunto dal sistema l'elemento dimensionale al quale esse fanno riferimento; c) è chiaro ed univoco nella sua struttura e nei suoi effetti, poiché propone al corpo elettorale un'alternativa netta tra il mantenimento dell'attuale disciplina caratterizzata dalla coesistenza di due parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e l'estensione della seconda; d) è completo in quanto la circostanza che esso non concerna la posizione di alcune categorie particolari di lavoratori limita solo l'stensione della sua portata abrogatrice, rimessa evidentemente alla discrezionalità dei proponenti, e non incide sull'esigenza della sua non-contraddittorietà rispetto all'intento referendario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe: dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali); degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990; dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2002, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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