Corte costituzionale
Sentenza n. 378/2003
Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 378
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 378/2003
- Data di deposito
- 30 dicembre 2003
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:378
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 14, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28160
Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale riguarda solo l’art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; mentre, vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto, e che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.
Massima n. 28161
Le operazioni di ricostruzione, che mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati, rispondono a finalità di tutela ambientale, per cui devono considerarsi esplicazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Le esigenze di tutela ambientale giustificano, altresì, la limitata compressione dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli altri soggetti, derivante da una non irragionevole forma di incentivazione alla ricostruzione dei pneumatici usati, che si concretizza nell’obbligo di acquisto, gravante sui soggetti indicati, di una quota di tali prodotti. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione. Ai “principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni” ed al “principio di ragionevolezza”.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai "principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni" ed al "principio di ragionevolezza", con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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