Corte costituzionale

Sentenza n. 378/2003

Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
378/2003
Data di deposito
30 dicembre 2003
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:378

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 14, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28160

Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale riguarda solo l’art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; mentre, vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto, e che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.

Massima n. 28161

Le operazioni di ricostruzione, che mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l’inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall’accumulo e dallo smaltimento dei pneumatici usati, rispondono a finalità di tutela ambientale, per cui devono considerarsi esplicazione della potestà legislativa esclusiva statale, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Le esigenze di tutela ambientale giustificano, altresì, la limitata compressione dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli altri soggetti, derivante da una non irragionevole forma di incentivazione alla ricostruzione dei pneumatici usati, che si concretizza nell’obbligo di acquisto, gravante sui soggetti indicati, di una quota di tali prodotti. (Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione. Ai “principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni” ed al “principio di ragionevolezza”.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai "principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni" ed al "principio di ragionevolezza", con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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