Corte costituzionale

Sentenza n. 377/2003

Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 377

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
377/2003
Data di deposito
30 dicembre 2003
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:377

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 62, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28144

Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto – si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.

Massima n. 28145

La riforma del titolo V della parte II della Costituzione ha, sostanzialmente, confermato il previgente sistema, nel quale le Regioni a statuto ordinario non hanno alcuna competenza in materia di ordinamento degli enti locali, ove, certamente, deve ricomprendersi anche la materia relativa alla legislazione elettorale, che l’art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione attribuisce alla competenza statale esclusiva. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania nei confronti dell’art. 52, comma 62, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha abrogato il comma 82 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma, infatti, pur avendo contenuto abrogativo, disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori locali, incidendo sul regime dell’elettorato passivo nelle elezioni amministrative di esclusiva competenza statale. - Sentenza citata n. 48/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 62, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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